Lo scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stesi scopi sportivi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l’organismo di controllo di cui all’art.3, com.190 L.662/96.
